Art. 7.
(Esigibilità dei diritti).

      1. Le persone non autosufficienti e, per quanto di competenza, le loro famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA, anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da parte dell'ente competente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

 

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